Comune di Curno

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Municipio di Curno

 
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Custodia e circolazione animali

Diritti degli animali - maltrattamento degli animali.

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nel confronti degli animali.E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accurataimente accuditi. A norma dell'articolo 1 della legge 12.06.1913, n. 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Custodia dei cani e degli animali.

I cani devono essere sempre denunziati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e tatuati. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via. All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone. E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e dei cibo. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico. Nei casi sopracitati la Polizia Municipale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al Canile Municipale o convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se sprovvisti di museruola o se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili.I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Municipale. Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;c) i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

Imbrattamenti degli animali.

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico. E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa (attualmente pari a € 50,00), è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.




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