Descrizione

Questa detrazione può essere richiesta per spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 01/07/2020 al 30/06/2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonchè sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due)

Un'unità immobiliare si considera funzionalmente indipendente se è dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • Impianti per l'approvvigionamento idrico
  • Impianti per il gas
  • Impianti per l'energia elettrica
  • Impianto di climatizzazione invernale

Il termine per friure dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), è stato esteso al 31/12/2022

Ulteriori proroghe temporali sono state fatte per:

  • Gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30/06/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. In questo caso la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 21/12/2022
  • Gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31/12/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. In questo caso la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30/06/2023

BENEFICIARI
Le persone fisiche che possiedono o detengono un immobile, i condomini, IACP, le cooperative di abizione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate (per i soli lavori dedicati agli spogliatoi).

La detrazione viene concessa solamente se la regolarità degli interventi è asseverata da professionisti abilitati che devono anche attestare la conguità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Come fare

Attraverso questo modello dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile, ovvero la costruzione dell'immobile è stata completata in data antecedente al 01/09/1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, in questo modo la verifica dello stato legittimo non sarà più obbligatoria

La CILA Superbonus viene applicata a tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021.

INTERVENTI SUPERBONUS GIA' IN CORSO DI ESECUZIONE

Le indicazioni dell'ANCI in merito ai lavori già in corso indicavano l'obbligo di presentare di nuovo la pratica edilizia CILA “Superbonus” con la possibilità del richiedente di chiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

Nell'ultima versione della Guida di ANCI però non è più previsto l’obbligo di presentare la pratica una seconda volta, ma questa opzione è a scelta dell’interessato.
Il testo aggiornato precisa infatti che:
 “Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

INTERVENTI DI SUPERBONUS CONNESSI AD ALTRE OPERE
Nel caso in cui si prevedono contemporaneamente opere soggette al Superbonus e altre opere non rientranti in questi benefici fiscali, occorre presentare sia la CILA Superbonus che attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA AGLI INTERVENTI SUPERBONUS
In questo caso le varianti possono essere comunicate a  fine lavori, costituendo integrazione della CILA presentata.

AGIBILITA'
Per questa tipologia di intervento non è richiesta alla conclusione dei lavori

DECADENZA DEL BENEFICIO FISCALE
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Cosa serve

La pratica deve essere presentata telematicamente tramite Sportello telematico del Comune di Curno

Accedi al servizio

Clicca qui per prenotare un appuntamento:

Prenota Appuntamento

Condizioni di servizio
Contatti
Argomenti

Ultimo Aggiornamento

31
Mag/23

Ultimo Aggiornamento