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È cambio destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra le cinque sopra elencate.

A chi è rivolto

Al proprietario (o suo delegato), o ad un erede in caso di successione.

Descrizione

Il decreto 33 del 12 settembre 2014 ha stabilito che le categorie funzionali degli immobili da 7 sono diventate 5 e precisamente:

  • Residenziale. Comprende tutti gli immobili la cui superficie è utilizzata prevalentemente per uso abitativo.
  • Turistico-ricettiva. Rientrano in questa categoria gli hotel e tutte le strutture ricettive di vario tipo, dagli ostelli ai campeggi.
  • Produttiva e direzionale. Fanno parte di questa macro-categoria tutte le industrie, i laboratori artigianali e in generale le strutture destinate alla produzione di beni. Vi rientrano anche le banche, le sedi di enti e società che erogano servizi, ma anche studi professionali e uffici.
  • Commerciale. Comprende tutti i negozi, i mercati e le attività commerciali, comprese quelle che operano nella ristorazione, come ristoranti e bar.
  • Rurale. Qui rientrano le strutture destinate alla produzione agricola, all’allevamento, alla forestazione e alla coltivazione, le abitazioni rurali, le serre, ma anche gli agriturismi ed agricampeggi.

È cambio destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra le cinque sopra elencate. Se si resta all'interno della stessa categoria, non è un mutamento di tipo rilevante.

Il cambio di destinazione d'uso è ammesso sotto il rispetto di tre condizioni:

  • La nuova destinazione d’uso dell’immobile sia ammessa dallo strumento urbanistico vigente.
  • L'immobile possegga le caratteristiche intrinseche obbligatori per legge in funzione della nuova destinazione, in particolare siano rispettate le prescrizioni igienico- sanitarie.
  • Se l’immobile si trova all’interno di un condominio il cambio d’uso deve essere ammesso dal regolamento condominiale.
Come fare

Il cambio di destinazione d'uso di immobili senza la realizzazione di opere edilii è soggetta alla semplice comunicazione preventiva al SUE, ad eccezione del cambio di destinazione finalizzato alla formazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, soggetto a permesso di costruire, e del cambio di destinazione d'uso di beni culturali (art. 20 D.Lvo 42/2004).
La comunicazione di mutamento di destinazione d'uso deve essere presentata tramite apposito modulo dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo, attestando che il cambio di destinazione d'uso è conforme allo strumento urbanistico vigente, siano rispettate le norme igienico sanitarie previste per la nuova destinazione, non siano realizzate opere edilizie e non riguardino immobili sottoposti a tutela quali beni culturali.

Cosa serve

La pratica deve essere presentata telematicamente tramite Sportello telematico del Comune di Curno

Costi

La normativa prevede due casi, in dipendenza dal tempo trascorso dall'ultima operazione onerosa operata sull'immobile, se prima o dopo i dieci anni.
L’art. 52, comma 3, LR. n. 12/2005 stabilisce che “Qualora la destinazione d'uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, entrambi determinati applicando le tariffe stabilite per la nuova costruzione e vigenti al momento della variazione”. 

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31
Mag/23

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